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Qui potete trovare i documenti più rilevanti, lo Statuto della DDI e le Dichiarazioni programmatiche.

Statuto della DDI

Ai sensi dell' articolo 10 della Legge sui partiti politici (GU n. 76/93, 11/96, 164/98 e 36/01) e l'articolo 29 dello Statuto della DDI, l'Assemblea della DDI alla seduta tenutasi il 23 marzo 2002, emana lo Statuto della DDI

I - Disposizioni generali

Articolo 1

La Dieta democratica istriana - Istarski demokratski sabor - Istrski demokratski zbor (nel prosieguo del testo DDI) è un partito politico che opera per la realizzazione dei principi e dei fini politici contemplati nella Dichiarazione programmatica della DDI, e degli altri documenti di carattere programmatico.
La DDI comprende tutti i suoi membri, le sue strutture organizzative e gli organi della DDI e realizza tutta l'attività in conformità all'ordinamento democratico della società e alle norme vigenti.

Articolo 2

Denominazione del Partito: Dieta democratica istriana - Istarski demokratski sabor - Istrski demokratski zbor.
La denominazione abbreviata del Partito è: DDI-IDS-IDZ
La denominazione e l'abbreviazione in inglese del partito è: Istrian Democratic Assembly - IDA.
La DDI è persona giuridica.
Nei negozi giuridici la DDI accanto alla denominazione completa può usare il nome: Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana, oppure l'abbreviazione IDS-DDI.
La sede della DDI è a Pola, via Spalato n. 3.
Sul cambiamento dell'indirizzo della sede deciderà la Presidenza della DDI.

Articolo 3

La DDI opera nella Repubblica di Croazia, principalmente sul territorio dell'Istria e del Quarnero, come pure all'estero, se ciò non è contrario all'ordinamento giuridico dello stato in questione, in armonia con il regolamento emanato dal Consiglio della DDI.

Articolo 4

L'emblema della DDI è composto da un cerchio bianco su sfondo verde; nel cerchio ci sono tre capre bianche di profilo, rivolte verso la parte sinistra del simbolo, ognuna disposta all'angolo di un triangolo equilatero immaginario. Al margine del cerchio viene riportato per intero il nome trilingue del Partito.
La DDI ha un timbro di forma circolare, dal diametro di 3 cm, identico al simbolo del Partito.

Articolo 5

L' attività della DDI è pubblica e viene attuata operando pubblicamente e informando regolarmente i membri e l'opinione pubblica in merito a tutte le questioni inerenti le attività del Partito.
La DDI organizza un'attività editoriale e farà uso anche di altri mezzi d'informazione pubblica allo scopo di affermare le proprie posizioni politiche.
Gli organi della DDI possono decidere a porte chiuse in merito a questioni interne del Partito.

Articolo 6

La DDI collabora con partiti affini sia nel paese che all'estero.
La DDI può aderire a coalizioni internazionali di partiti d'orientamento affine.

II - I membri della DDI

Articolo 7


Può diventare membro della DDI ogni cittadino maggiorenne della Repubblica di Croazia, professionalmente abile, che accetti la Dichiarazione programmatica e lo Statuto della DDI.

Il membro della DDI non può essere membro di un altro partito politico, ad eccezione di quando il Consiglio della DDI deliberi diversamente.

La richiesta d'iscrizione viene fatta ponendo la propria firma autografa sul modulo d'iscrizione che va inoltrato alla sezione della DDI del luogo di residenza dell'interessato.

La Presidenza della sezione della DDI decide in merito all'iscrizione, entro e non oltre 30 giorni dalla firma del modulo d’iscrizione.

Si diventa membri il giorno in cui viene emanata la decisione dell'alinea precedente.

Le richieste d'iscrizione che vengono effettuate durante le elezioni nel Partito, rispettivamente dopo l'emanazione della Decisione sulla convocazione delle elezioni all'interno del Partito, vengono prese in considerazione ad elezioni avvenute. Nel menzionato margine di tempo, la Presidenza della sezioni non può emanare la Decisione sull'iscrizione.

Il registro dei membri viene considerato segreto. La Presidenza della DDI definirà con regolamento a parte le modalità per redigere il registro e il diritto di consultare lo stesso.


Articolo 8


Il membro della DDI ha i seguenti diritti e doveri:


- partecipare e decidere, nella forma organizzativa di appartenenza, alla formazione politica del Partito,

- attenersi allo Statuto e alla Dichiarazione programmatica della DDI,

- sostenere coerentemente l'orientamento programmatico e politico del Partito nelle istituzioni del sistema politico,

- essere regolarmente informato sull'attività del Partito,

- eleggere ed essere eletto in tutti gli organi del Partito,

- essere un candidato della DDI nelle liste delle elezioni comunali, cittadine, regionali, e statali,

- dare regolarmente un sostegno materiale al Partito pagando il canone e contribuendo con altre forme di aiuto.


Articolo 9


Non si è più membri della DDI:

a) presentando le dimissioni,

b) con la cancellazione dal Registro della DDI,

c) per espulsione.


Articolo 10


Un membro della DDI smette di essere tale presentando di spontanea volontà le proprie dimissioni.

Le dimissioni vengono presentate con una dichiarazione scritta che non necessita spiegazioni.


Articolo 11


La qualità di membro della DDI cessa con la cancellazione dal Registro come conseguenza di una delle seguenti circostanze obiettive:

- se nella notifica d'iscrizione per aderire alla DDI ha compilato dei dati che non corrispondono a verità,

- nel momento in cui si iscrive a un altro partito, fatta eccezione per quanto disposto nell' art. 7, comma 2 del presente Statuto,

- se si candida alle elezioni senza l'approvazione dell'organo di competenza della DDI,

- per la perdita della capacità lavorativa,

- con la morte.


L'ordine di cancellazione dal Registro viene inoltrato dalla Presidenza della sezione, rispettivamente dal Segretario generale della DDI.

Contro la cancellazione dal Registro per i motivi di cui al comma 1, alinea 1 fino all'alinea 3 di questo articolo non è permesso il ricorso, però il membro cancellato potrà nuovamente aderire alla DDI quando verranno rimossi tutti i motivi per i quali è stato cancellato dal Registro.


Articolo 12


Un membro della DDI verrà espulso se viola gravemente lo Statuto, la Dichiarazione programmatica o gli altri atti della DDI, le decisioni degli organi della DDI, le decisioni degli organi delle forme organizzative della DDI, oppure se con il suo comportamento lede gravemente il prestigio della stessa.

L'espulsione viene decisa dalla Presidenza della sezione della DDI, o dalla Presidenza della DDI; contro questa decisione si può presentare ricorso al Comitato dei garanti della DDI (la Presidenza della DDI).

La decisione del Comitato dei garanti della DDI è definitiva.


Articolo 13


La DDI conta anche membri onorari.

A membro onorario della DDI può essere eletta una persona che ha avuto grandi meriti per la promozione dell'attività e delle idee del Partito.

La decisione sul conseguimento del titolo di membro onorario viene emanata dall'Assemblea della DDI, su proposta del Consiglio della DDI.

In base al regolamento emanato dal Consiglio della DDI, ai membri meritevoli della DDI, vengono assegnati riconoscimenti.

III - Organizzazione della DDI

Forme organizzative della DDI


Articolo 14


La Sezione della DDI (nel prosieguo del testo: Sezione) è la forma organizzativa di base della DDI.

La Sezione comunale è la forma basilare di collegamento e organizzazione della DDI sul territorio comunale.

La Sezione cittadina è la forma basilare di collegamento e organizzazione della DDI sul territorio cittadino.

La decisione sulla fondazione delle sezioni è di competenza del Consiglio della DDI.

Eccezionalmente le sezioni cittadine possono essere una forma di collegamento e organizzazione della DDI nell' ambito di più unità d'autogoverno locale; in merito decide il Consiglio della DDI.


Articolo 15


La Sezione è composta dai seguenti organi: Assemblea, Presidenza e Presidente.


Articolo 16


L'Assemblea della sezione è l'organo supremo della Sezione.

L'Assemblea della sezione è composta da tutti i membri della Sezione, oppure, se la sezione è composta da Sezioni locali, l'Assemblea è composta da fiduciari.

I fiduciari dell'Assemblea della sezione vengono eletti con le modalità e nel numero definiti dalla Decisione di convocazione dell'Assemblea della sezione.

L'Assemblea della sezione viene convocata dalla Presidenza della sezione.

L'Assemblea della Sezione viene convocata come minimo una volta all'anno e obbligatoriamente ad elezioni locali avvenute per analizzare i risultati elettorali e votare la fiducia alla Presidenza.

L'Assemblea della sezone deve venir convocata su richiesta scritta e firmata di almeno un terzo dei membri della sezione, oppure, se all'interno della sezione sono istituite le sezioni locali, allora su richiesta di almeno un terzo delle Assemblee delle sezioni locali.

Il termine per convocare l'Assemblea della sezione di cui al comma precedente è di trenta giorni dal giorno in cui la richiesta è stata recapitata.


Articolo 17


L'Assemblea della sezione ha le seguenti competenze:


- determina la politica e lo sviluppo della Sezione in armonia con il programma della DDI,

- controlla e valuta il lavoro della Sezione tra due convocazioni,

- elegge e dimette il Presidente e la Presidenza della sezione,

- elegge e dimette i fiduciari dell'Assemblea della DDI, come pure i loro sostituti,

- esamina anche le altre questioni inerenti l'attività della Sezione.


L'Assemblea della sezione può, mediante delibera, acquistare pieni poteri su tutti gli organi della Sezione.


Articolo 18


La Presidenza della sezione è l'organo esecutivo della Sezione.


La Presidenza è formata da:


- il Presidente della sezione

- il Vicepresidente della sezione

- il Segretario della sezione

- da due a dieci membri.


Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale o cittadino, se membri della DDI, sono membri della Presidenza della sezione in base alla loro carica.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della sezione non possono ricoprire contemporaneamente la carica di Sindaco.


Articolo 19


La Presidenza della sezione ha le seguenti competenze:


- dirige la Sezione,

- attua le decisioni dell'Assemblea della sezione,

- mette in atto la politica della DDI sul territorio della sezione,

- discute di questioni politiche,

- elegge fra i membri della stessa, e destituisce, il presidente e il segretario,

- nomina i candidati della DDI per le elezioni comunali o cittadine,

- propone i candidati a presidente e a membri della Presidenza delle sezioni,

- decide sulla fondazione di organi di lavoro della Sezione,

- informa l'opinione pubblica sull'attività della Sezione,

- decide in merito ad altre questioni inerenti l'attività della Sezione.


Articolo 20


Il Presidente della sezione ha le seguenti competenze:


- rappresenta la Sezione,

- convoca e presiede le riunioni della Presidenza della sezione,

- coordina e stimola l'attività degli organi della Sezione,

- su autorizzazione della Presidenza della sezione, svolge anche altre attività.


In caso di assenza, il Presidente della sezione viene sostituito dal Vicepresidente, e qualora anche quest' ultimo fosse assente, viene sostituito dal Segretario.

La Presidenza della sezone deve venir convocata su richiesta scritta e firmata di almeno un terzo dei membri della Presidenza della sezione, oppure, se all'interno della sezione sono istituite le sezioni locali, allora si richiesta di almeno un terzo delle Presidenze delle sezioni locali.

Il termine per convocare la Presidenza della sezione di cui al comma precedente è di quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è stata recapitata.


Articolo 21


Nell'ambito di ogni singola Sezione si possono istituire delle Sezioni locali.

La Sezione locale viene costituita sul territorio di uno o più abitati o di una parte della città.

Disposizioni più dettagliate sul funzionamento delle Sezioni locali nell'ambito della Sezione, verranno stabilite mediante un regolamento a parte, emanato dalla Presidenza della sezione e approvato dalla Presidenza della DDI.


Articolo 22


La Comunità delle sezioni della DDI (nel prosieguo del testo: CS) è la forma di collegamento e d'organizzazione della DDI sul territorio che costituisce un insieme sociale.


Articolo 23


La CS è costituita dai seguenti organi: l'Assemblea, la Presidenza e il Presidente.


Articolo 24


L'Assemblea della CS è costituita dai:


- Presidenti, Vicepresidenti e Segretari delle sezioni,

- fiduciari all'Assemblea della DDI.


L'Assemblea della CS viene convocata dalla Presidenza della CS.

L'Assemblea della CS viene convocata come minimo una volta all'anno e obbligatoriamente ad elezioni locali avvenute per analizzare i risultati elettorali e votare la fiducia alla Presidenza della CS.

L'Assemblea della sezone deve venir convocata su richiesta scritta e firmata di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea della CS o di almeno un terzo delle Presidenze delle sezioni locali.

Il termine per convocare l'Assemblea della sezione di cui al comma precedente è di trenta giorni dal giorno in cui la richiesta è stata recapitata.


Articolo 25


L'Assemblea della CS è autorizzata a:


- definire la politica e lo sviluppo della CS in armonia con il programma della DDI,

- esaminare e valutare il lavoro della CS fra due convocazioni,

- eleggere e destituire il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e una parte dei membri della Presidenza della CS,

- eleggere e destituire il membro della Presidenza della DDI che viene confermato dall'Assemblea della DDI,

- eleggere e destituire il membro del Comitato dei garanti della DDI,

- organizzare la collaborazione con le altre CS,

- esaminare anche altre questioni relative all'attività della CS.


L'Assemblea della CS può, mediante delibera, prendere pieno potere su tutti gli organi della CS.


Articolo 26


La Presidenza della CS è formata:


- dal Presidente della CS,

- dal Vicepresidente della CS,

- dal Segretario della CS,

- dai Presidenti di tutte le sezioni,

- da un membro della Presidenza della DDI del territorio della CS,

- e al massimo da cinque membri eletti all'Assemblea della CS.


Il numero dei membri della Presidenza della CS non deve essere inferiore a nove, nè maggiore di tredici.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della CS non possono svolgere contemporaneamente le mansioni di membro della Presidenza della sezione.


Articolo 27


La Presidenza della CS ha le seguenti competenze:


- dirige la CS,

- attua le decisioni dell'Assemblea della CS,

- applica la politica della DDI sul territorio della CS,

- discute dei problemi politici,

- emana decisioni e pareri//posizioni riguardanti le questioni di interesse per la CS,

- propone i candidati alle elezioni regionali e parlamentari,

- decide sull'istituzione di organi di lavoro della CS,

- informa l'opinione pubblica sull'attività della CS,

- decide in merito ad altre questioni inerenti il lavoro della CS.


Articolo 28


Il Presidente della CS ha le seguenti competenze:


- rappresenta la CS,

- convoca e presiede le riunioni della CS,

- coordina e stimola il lavoro degli organi della CS,

- svolge anche altre attività su autorizzazione della Presidenza della CS, come pure della Presidenza della sezione che opera sul territorio della CS.


In caso di assenza il Presidente della CS viene sostituito dal Vicepresidente della CS, e nel caso sia assente anche il Vicepresidente, viene sostituito dal Segretario della CS.

La Presidenza della CS deve venir convocata su richiesta scritta e firmata di almeno un terzo dei membri della Presidenza della CS o di almeno un terzo delle Presidenze delle sezioni.

Il termine per convocare la Presidenza della CS di cui al comma precedente è di trenta giorni dal giorno in cui la richiesta è stata recapitata.


Articolo 29


I membri o simpatizzanti della DDI nel paese e all'estero, possono operare nei club della DDI.

Il Consiglio della DDI decide sulla costituzione e sul tipo di attività dei club.


Articolo 30


Il Club dei Giovani della DDI (nel prosieguo del testo Club dei giovani) è una forma organizzativa d'interesse in alla quale aderiscono i membri della DDI fino ai 30 anni d'età.

Il membro della DDI che è iscritto nell'evidenza centrale della DDI diventa membro del Club dei Giovani mediante l'atto d'iscrizione nel libro dei membri del Club dei giovani, se adempie al presupposto del comma 1 di questo articolo.

Il Club dei Giovani ha le proprie Regole sul lavoro nonché il Programma che devono essere in armonia con la Dichiarazione programmatica della DDI e lo Statuto della DDI.

Il Club dei Giovani ha i seguenti organi: l'Assemblea, la Presidenza e il Presidente.

L'Assemblea del Club dei Giovani emana le Regole sul lavoro del Club dei Giovani, nonchè il suo Programma di lavoro.

Il Club dei Giovani può costituire le proprie sezioni locali secondo il principio territoriale e funzionale.

Al Club dei Giovani viene garantito il diritto di proporre, dalle proprie file, i candidati per le elezioni all'interno del Partito, nonché quelle comunali, municipali, regionali e parlamentari.


Articolo 31


I membri della DDI possono aderire anche ad altre organizzazioni d'interesse della DDI (Donne, Studenti, Verdi, Pensionati e sim.).


L'attività delle organizzazioni d'interesse della DDI dev'essere in armonia con la Dichiarazione programmatica e lo Statuto della DDI.


La Presidenza della DDI può con un atto a parte, stabilire più dettagliatamente i diritti e i doveri della forma organizzativa della DDI.


L' Assemblea della DDI


Articolo 32


L'Assemblea della DDI (nel prosieguo del testo Assemblea) è l'organo supremo della DDI.


L'Assemblea è costituita:


- dai membri del Consiglio della DDI,

- dai membri del Comitato dei garanti,

- dai fiduciari eletti alle Assemblee delle sezioniil cui numero viene stabilito con una Decisione del Consiglio.


Articolo 33


L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni e viene convocata dalla Presidenza della DDI.

La decisione sulla convocazione contiene la proposta dell'ordine del giorno, e viene resa nota almeno un mese prima della convocazione.

Dopo le elezioni parlamentari l'Assemblea deve venir convocata per analizzare i risultati elettorali e per la mozione di fiducia alla Presidenza della DDI.

L'Assemblea può venir convocata anche prima della scadenza del termine dell'alinea 1 del presente articolo al fine di emanare decisioni di competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea deve venir convocata prima della scadenza del termine dell'alinea 1 del presente articolo, su richiesta del Consiglio della DDI oppure di 1/2 delle Presidenze delle sezioni.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria, come da comma precedente, deve venir redatta e motivata per iscritto e portare la firma degli iniziatori.

Il termine per rendere nota la Decisione di convocazione dell'Assemblea descritta agli alinea 3 e 4 del presente articolo può essere inferiore ad un mese, ma non inferiore agli otto giorni.


Articolo 34


L'Assemblea ha le seguenti competenze:


- emana la Dichiarazione programmatica della DDI, come pure altri documenti di carattere programmatico,

- emana lo Statuto della DDI, come pure le modifiche e le integrazioni al medesimo,

- stabilisce i principi basilari della politica della DDI,

- esamina e valuta l'attività della DDI fra due convocazioni,

- elegge e dimette il Presidente della DDI,

- elegge e dimette i cinque Vicepresidenti della DDI,

- conferma l'elezione dei membri della Presidenza della DDI,

- conferma l'elezione dei membri del Comitato dei garanti della DDI,

- decide sul conferimento di riconoscimenti ai membri onorari,

- esamina anche altre questioni riguardanti l'attività della DDI.


L'Assemblea può, mediante una propria decisione, assumere le competenze di tutti gli organi della DDI.


Il Consiglio della DDI


Articolo 35


Il Consiglio della DDI (nel prosieguo del testo: Consiglio) è l'organo supremo della DDI fra due sessioni dell'Assemblea.


Il Consiglio è composto:


- dai membri della Presidenza della DDI,

- dai Presidenti delle sezioni,

- dai Presidenti delle CS.


Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, e viene convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che, in caso di assenza, viene sostituito da uno dei Vicepresidenti.

Il Consiglio deve venir convocato, su richiesta scritta, motivata e firmata della Presidenza della DDI o della metà delle Presidenze delle CS, o da un terzo dei membri del Consiglio.

Il termine per convocare il Consiglio è di quindici giorni dal recapito della richiesta.

La seduta costitutiva del Consiglio viene convocata dal Presidente della DDI.


Articolo 36


Il Consiglio ha le seguenti competenze:


- stabilisce le posizioni politiche della DDI,

- emana gli atti generali e le decisioni,

- elegge e dimette, dalle file dei propri membri che non fanno parte della Presidenza della DDI, il Presidente del Consiglio della DDI e due Vicepresidenti del consiglio della DDI,

- nomina i candidati per le elezioni parlamentari,

- decide in merito alle coalizioni a livello regionale e statale,

- decide in merito all'entrata della DDI in organizzazioni internazionali,

- nomina e dimette il Segretario generale della DDI e il Vicesegretario generale della DDI,

- approva il piano finanziario e il bilancio consuntivo,

- decide sulla realizzazione di un bollettino del Partito,

- decide sui riconoscimenti,

- decide in merito ad altre questioni importanti per l'attività del Partito.


La Presidenza della DDI e il Presidente della DDI


Articolo 37


La Presidenza della DDI (nel prosieguo del testo: Presidenza) è l'organo esecutivo-politico della DDI.


La Presidenza è composta:


- dal Presidente della DDI,

- da 5 Vicepresidenti della DDI,

- dal Segretario generale della DDI,

- dai membri della Presidenza eletti alle Assemblee delle CS, e confermati all'Assemblea della DDI,

- dal Presidente della Regione, se è membro della DDI,

- dal Presidente dell'Assemblea della Regione, se è membro della DDI.


Articolo 38


La Presidenza ha le seguenti competenze:


- dirige la DDI,

- esegue le decisioni dell' Assemblea e del Consiglio,

- esprime posizioni politiche,

- propone i candidati per le elezioni parlamentari,

- stabilisce i candidati per le elezioni regionali,

- conferma i candidati per le elezioni comunali e cittadine,

- nomina e dimette i Segretari della DDI,

- delibera sulla costituzione di comitati professionali,

- nomina e dimette consulenti per singoli campi d' attività,

- informa l'opinione pubblica sull'attività della DDI,

- decide in merito a tutte le altre questioni inerenti l'attività della DDI, eccetto quelle che per Statuto o per atto generale del Consiglio, sono di competenza di altri organi della DDI.


La Presidenza deve venir convocata se richiesta di almeno tre Vicepresidenti, oppure da un terzo dei membri della Presidenza.

Il termine per convocare la Presidenza di cui al comma precedente è di quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è stata recapitata.


Articolo 39


Il Presidente della DDI (nel prosieguo del testo: Presidente) ha le seguenti competenze:


- rappresenta la DDI,

- dirige il Partito fra le sedute della Presidenza,

- convoca e presiede le sedute della Presidenza,

- coordina e stimola l'attività degli organi della DDI,

- svolge anche altre attività se autorizzato dal Consiglio o dalla Presidenza


Il Presidente della DDI può emanare decisioni in casi urgenti anche senza convocare la Presidenza, ma è obbligato a richiederne la conferma alla seduta successiva della Presidenza. Nel caso in cui la Presidenza non confermi la decisione del Presidente, questa non ha effetto legale.

Il Presidente viene sostituito durante la sua assenza dal Vicepresidente della DDI.

Su decisione particolare della Presidenza, la DDI può venir rappresentata anche da altri membri della Presidenza, del Consiglio o da terzi.


La Segreteria della DDI


Articolo 40


La Segreteria della DDI è l'organo esecutivo del Partito.


La Segreteria è costituita dal:


- Segretario generale della DDI,

- Vicesegretario generale della DDI,

- da 4 a 8 Segretari della DDI.


Articolo 41


La Segreteria della DDI ha le seguenti competenze:


- attua la politica della DDI e assicura l'attuazione delle decisioni degli organi della stessa,

- sottopone proposte di delibera agli organi della DDI su tutte le questioni,

- gestisce il patrimonio della DDI,

- emana le norme inerenti gli obblighi di lavoro della DDI,

- decide in merito al canone,

- esegue anche altre attività su autorizzazione del Consiglio e della

Presidenza.


Articolo 42


Il Segretario generale della DDI ha le seguenti competenze:


- partecipa all'organizzazione e all'attività degli organi della DDI,

- assicura le condizioni organizzative, materiali e tecniche per l'attività degli organi della DDI,

- convoca e presiede le sedute della Segreteria della DDI,

- propone la nomina e le dimissioni dei membri della Segreteria della DDI,

- coordina le attività tra i comitati professionali e i consulenti,

- si occupa anche di altre attività su autorizzazione del Consiglio e della

Presidenza.


In caso di assenza, il Segretario principale della DDI viene sostituito dal Vicesegretario.



Il Comitato dei garanti della DDI


Articolo 43


Il Comitato dei garanti della DDI ( nel prosieguo del testo: Comitato dei garanti ) è l'organo di controllo della DDI.

Il Comitato dei garanti è costituito dai membri eletti alle Assemblee delle CS.

Il Comitato dei garanti, tra i suoi membri, elegge e dimette il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente del Comitato dei garanti convoca e presiede le sedute del medesimo.

In caso di assenza, il Presidente del Comitato dei garanti viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Comitato dei garanti deve venir convocato su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo di tutti i membri della Presidenza.

Il termine per convocare il Comitato dei garanti di cui al comma precedente è di quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è stata recapitata.

La seduta costitutiva del Comitato dei garanti viene convocata dal Presidente della DDI.


Articolo 44


Il Comitato dei garanti ha le seguenti competenze:


- controlla l'attività finanziario-materiale della DDI e ne redige un resoconto per ogni anno solare,

- emana la decisione definitiva relativa a tutti i ricorsi presentati che riguardano le decisioni di tutti gli organi della DDI, eccezion fatta per le decisioni dell'Assemblea generale,

- decide in merito alla conformità di tutte le decisioni e procedimenti degli organi della DDI con lo Statuto,

- in armonia con il presente Statuto emana il codice di comportamento dei membri della DDI e ne controlla l'attuazione,

- esamina i singoli ricorsi dei membri della DDI che riguardano la lesione dei loro diritti che sono garantiti dallo Statuto della DDI da parte di altri membri o di un singolo organo della DDI;

- richiama l'attenzione su atti di intolleranza e sconsiderazione degli altri membri della DDI, nonché calunnie e offese fra membri della DDI, e propone alla Presidenza le misure da intraprendere per evitarle o eliminarle;

- svolge anche altre attività definite di sua competenza mediante gli atti generali o le decisioni del Consiglio.

Le autorizzazioni,il modo di procedere, i presupposti per l'emanazione delle misure disciplinari e l'ordine regolamentare alle sedute, viene stabilito da un Regolamento a parte che viene emanato dal Consiglio della DDI.


Rapporti fra gli organi della DDI


Articolo 45


Tutti gli organi della DDI, a tutti i livelli, svolgono autonomamente le attività che rientrano nella loro sfera d'azione e che sono di loro competenza.

Tutti gli organi della DDI hanno l'obbligo di attuare le decisioni degli organi superiori entro i limiti delle competenze degli stessi.

Il Presidente può convocare le sedute della Presidenza della Sezione locale, della Presidenza della Sezione cittadina, della Presidenza della Comunità delle sezioni, nonché della Segreteria della DDI.

La Presidenza può convocare l'Assemblea della Sezione locale, della Sezione e della Comunità delle sezioni.


Articolo 46


La Presidenza può sciogliere tutti i singoli organi di carattere organizzativo della DDI, se gli stessi non realizzano le finalità, le decisioni e la politica stabilite dalla Dichiarazione programmatica della DDI, dallo Statuto della stessa e da altri atti di organi superiori.

Contro la Decisione di scioglimento al capoverso precedente, è permesso muovere un'obiezione, che va presentata al Consiglio entro tre giorni dalla data di comunicazione della Decisione di scioglimento. Il Comitato dei garanti ha l'obbligo di decidere in materia entro 8 giorni dalla data di scioglimento.

Nella Decisione di scioglimento, la Presidenza nomina un gruppo di lavoro della DDI che ha il compito di organizzare un'assemblea per l'elezione di nuovi membri dell'organo appena sciolto.

Fino alla costituzione di nuovi organi, il gruppo di lavoro all'alinea precedente del presente articolo svolge le mansioni dell'organo sciolto.

IV - Modalità d'elezione e durata del mandato

Articolo 47

L'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti della DDI, dei membri della Presidenza, del Presidente del Comitato dei Garanti, Vicepresidente del Comitato dei Garanti, dei membri del Comitato dei Garanti, del Presidente del Consiglio della DDI, dei Vicepresidenti del Consiglio, del Segretario generale e del Vicesegretario generale della DDI, nonché del Presidente, Vicepresidente e Segretario della Comunità delle Sezioni avviene con voto segreto.
I Membri della Presidenza e del Comitato dei garanti non possono detenere nessun'altra carica, eccetto quelle permesse dal presente Statuto.

Articolo 48

I Candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente della DDI possono venir proposti:

- dalla Presidenza della CS,
- dai fiduciari dell' Assemblea.

La Presidenza della CS può proporre un cadidato a Presidente.
La Presidenza della CS può proporre un candidato a Vicepresidente della CS, a condizione che quest'ultimo faccia parte della stessa CS.
I fiduciari dell'Assemblea, che non possono essere meno di 25 (venticinque) possono proporre un candidato alla carica di Presidente o Vicepresidente della DDI alla seduta stessa dell'Assemblea, apponendo la loro firma sulla proposta.
Il candidato alla carica di membro della Presidenza, del Comitato dei garanti, di Presidente della CS, di Vicepresidente della CS e di Segretario della CS può essere proposto:

- dalla Presidenza della sezione,
- dai fiduciari dell'Assemblea della CS.

La Presidenza della sezione può proporre un candidato alla carica di membro della Presidenza, del Comitato dei garanti, di Presidente della CS, di Vicepresidente della CS e di Segretario della CS, ma solamente dal territorio della loro sezione.
I fiduciari dell'Assemblea della CS, che devono essere almeno 5 (cinque), possono proporre un candidato a membro della Presidenza, del Comitato dei garanti, di Presidente della CS, di Vicepresidente della CS, e di Segretario della CS, alla seduta stessa dell' Assemblea firmando la loro proposta di candidatura.

Articolo 49

Gli organi della DDI vengono eletti ogni quattro anni, periodo di durata del mandato dei membri di tali organi.
Gli organi della DDI confermano l'elezione di un proprio nuovo membro.
Nel periodo del mandato di un membro eletto successivamente viene calcolato anche il periodo del mandato del precedente candidato che questi ora sostituisce.
Con la fine del mandato dell'organo della DDI cessa anche il mandato dei suoi membri.

Articolo 50

Tutti gli organi della DDI possono emanare decisioni valide se alla seduta è presente la maggioranza del numero complessivo dei membri, e le decisioni vengono emanate con la maggioranza dei voti dei membri presenti, eccezion fatta per le questioni per le quali è stato stabilito diversamente dal presente Statuto.
Tutti gli organi della CS possono emanare decisioni valide se alla seduta è presente la maggioranza del numero complessivo dei membri, e le decisioni vengono emanate con la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, eccezion fatta per le questioni per le quali è stato stabilito diversamente dal presente Statuto.
La Presidenza della Sezione locale, della Sezione, nonché l'Assemblea della Sezione che è composta dai fiduciari può emanare decisioni valide se alla seduta è presente la maggioranza del numero complessivo dei membri, e le decisioni vengono emanate con la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, eccezion fatta per le questioni per le quali è stato stabilito diversamente dal presente Statuto.
L'Assemblea della Sezione locale e della Sezione emana le proprie decisioni di modo che i membri presenti alla stessa formano il quorum. La Presidenza dei lavori stabilisce il numero dei membri presenti all'Assemblea e in base al numero complessivo dei membri presenti determina il quorum per l'emanazione delle decisioni valide.
Tutti i membri della sezione locale e della sezione devono venir avvisati con almeno sette (7) giorni di anticipo sul luogo e sulla data della convocazione dell'Assemblea della Sezione locale e della Sezione, nonché sull'Ordine del giorno e la Proposta del Regolamento di procedura dell'Assemblea della Sezione locale e della Sezione.
Tutti gli organi della DDI e gli organi di carattere organizzativo della DDI emanano un proprio Regolamentodi procedura.

Articolo 51

I membri eletti negli organi della DDI e negli organi a struttura organizzativa del Partito possono venir sospesi se ledono fortemente lo Statuto, la Dichiarazione programmatica o gli altri atti della DDI, le delibere dei suoi organi, le delibere delle forme organizzative della DDI o se col proprio comportamento nuociono fortemente alla reputazione del Partito.
La proposta di sospensione di un membro degli organi della DDI può venir inoltrata dal Consiglio, dalla Presidenza, dal Comitato dei garanti della DDI oppure dalla metà delle Presidenze delle sezioni.
La Presidenza della Sezione oppure due terzi delle Presidenze delle sezioni locali possono inoltrare la proposta di sospensione dei membri degli organi della Sezione.
La sospensione è di competenza dell'organo che ha eletto il membro seguendo le modalità usate nell'elezione. La carica di membro dell'organo cessa all'atto di notifica del risultato negativo della votazione.
Un membro di un organo cessa di essere tale anche presentando le dimissioni.

V - Deputati e consiglieri della DDI

Articolo 52

I deputati e i consiglieri della DDI fondano rispettivamente il club dei deputati della DDI nel Parlamento della Repubblica di Croazia, e il club dei consiglieri della DDI negli organi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale.
Membri di questi club possono essere anche i candidati indipendenti eletti in questi organi.

Articolo 53

I membri del Club dei deputati della DDI, rispettivamente del Club dei consiglieri della DDI, eleggono dalle proprie file, su proposta della Presidenza, rispettivamente della Presidenza della sezione, il Presidente che deve essere membro della DDI.
Il Club dei consiglieri o deputati, previo consenso della Presidenza, rispettivamente della Presidenza della Sezione, emana il proprio Regolamento di procedura.
Il Presidente del Club dei deputati o consiglieri ha il dovere di informare regolarmente la Presidenza della DDI ovvero della Sezione, sull'attività dei rispettivi club.

VI - Patrimonio e gestione

Articolo 54

La DDI realizza introiti da: canoni, contributi volontari, attività editoriali, vendita di materiale propagandistico, organizzazione di manifestazioni di partito, bilancio statale, bilancio delle unità d'autogoverno locale, profitti di imprese delle quali è proprietaria e altre fonti previste dalla legge.
Il denaro, i beni immobili e mobili, le carte valori e i diritti costituiscono il patrimonio della DDI.
La DDI ha un conto per la valuta nostrana e per quella estera.
La DDI, in conformità alla legge, può svolgere attività economiche e altre attività, come pure fondare diverse forme organizzative per lo svolgimento di attività economiche e di altro tipo.

VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 55

Con la maggioranza dei 2/3 dei voti del numero complessivo dei suoi membri, la Dieta può decidere di cessare la propria attività.
In caso di cessazione dell'attività della DDI, il suo patrimonio diventa proprietà della Regione Istriana.

Articolo 56

Nell'attività della DDI vengono usate pariteticamente la lingua croata, italiana e slovena.
Tutti gli atti generali del Partito devono essere redatti nelle suddette lingue.

Articolo 57

Gli atti generali della DDI, le decisioni degli organi della DDI e le decisioni degli organi a struttura organizzativa della DDI, entrano in vigore il giorno stesso della loro emanazione, se non viene definito diversamente.

Articolo 58

L'Assemblea è autorizzata ad interpretare il presente Statuto, mentre al Consiglio è consentito farlo quando l'Assemblea non è in sessione.

Articolo 59

La costituzione degli organi della DDI, secondo le disposizioni di questo Statuto, avverrà entro 90 giorni dall'emanazione dello stesso.
Il Consiglio e la Presidenza emaneranno i loro regolamenti di procedura entro 90 giorni dall'emanazione del presente Statuto.
I regolamenti all'art. 7, comma 6 e all'art. 9, comma 7, verranno emanati entro 90 giorni dall'emanazione del presente Statuto.
Il regolamento all'art. 10, comma 3, verrà emanato entro 180 giorni dall'emanazione del presente Statuto.

Articolo 60

Le disposizioni dell'art. 49, comma 1 e 2 del presente Statuto vengono applicate a tutti gli organi della DDI eletti e confermati alla XVIII Assemblea generale della DDI, nonché a tutti gli organi di carattere organizzativo della DDI eletti alle elezioni all'interno del Partito tenutesi nel 2001 e nel 2002.

Articolo 61

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino del Partito.

Presidente della DDI

Ivan Jakovčić